← Torna a TUF — Testo Unico Finanza (D.Lgs. 58/1998)
Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • La Consob e la Banca d'Italia possono adottare misure di intervento sui soggetti abilitati: diffide, divieti di attività, sospensione di organi, revoca dell’autorizzazione.
  • In caso di irregolarità o violazioni, le Autorità possono imporre la cessazione dell’attività irregolare, il ripristino della situazione e la comunicazione obbligatoria agli organi aziendali.
  • I poteri di intervento sono graduati in funzione della gravità della violazione e della situazione patrimoniale del soggetto vigilato.
  • Le misure più gravi (sospensione, revoca) sono attivabili in caso di irregolarità che mettono a rischio la stabilità o gli interessi degli investitori.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 7 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Poteri di intervento sui soggetti abilitati

In vigore dal 01/07/1998

1. La Banca d’Italia e la CONSOB, nell’ambito delle rispettive competenze, possono, con riguardo ai soggetti abilitati: a) convocare gli amministratori, i ((componenti dell’organo di controllo)) e il personale; b) ordinare la convocazione degli organi collegiali, fissandone l’ordine del giorno; c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b).

1-bis. La Banca d’Italia e la Consob, nell’ambito delle rispettive competenze, possono altresì convocare gli amministratori, i ((componenti dell’organo di controllo)) e il personale di coloro ai quali i soggetti abilitati ((e gli Oicr societari in gestione esterna)) abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti;

1-ter. La Banca d’Italia e la Consob, nell’ambito delle rispettive competenze, possono pubblicare avvertimenti al pubblico. (73)

1-quater. La Consob intima ai soggetti abilitati di non avvalersi, nell’esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a tre anni, dell’attività professionale di un soggetto ove possa essere di pregiudizio per la trasparenza e la correttezza dei comportamenti. (73)

2. La Banca d’Italia può adottare, a fini di stabilità, provvedimenti specifici aventi a oggetto le materie disciplinate dall’articolo 6, comma 1, lettera a), e, ove la situazione lo richieda: adottare, sentita la Consob, provvedimenti restrittivi o limitativi concernenti i servizi, le attività, le operazioni e la struttura territoriale; vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio; con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, vietare il pagamento di interessi; fissare limiti all’importo totale della parte variabile delle remunerazioni nei soggetti abilitati, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale. I provvedimenti possono essere emanati nei confronti di uno o più soggetti abilitati, nonché di una o più categorie di essi.

2-bis. La Banca d’Italia, nell’ambito delle sue competenze, può disporre, sentita la Consob, la rimozione di uno o più esponenti aziendali di Sim ((e gestori autorizzati)) , qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione del soggetto abilitato; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell’articolo 13, salvo che sussista urgenza di provvedere. (73)

2-ter. La Consob, nell’ambito delle sue competenze, dispone, sentita la Banca d’Italia, la rimozione di uno o più esponenti aziendali di Sim, banche italiane ((e gestori autorizzati)) , qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio alla trasparenza e correttezza dei comportamenti dei soggetti abilitati; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell’articolo 13, salvo che sussista urgenza di provvedere. (73)

3. Nell’interesse degli investitori, in circostanze eccezionali, la Banca d’Italia e la Consob, ciascuna per quanto di competenza, possono, sentiti i gestori interessati, ordinare la sospensione temporanea della sottoscrizione, del riacquisto e del rimborso delle quote o azioni di Oicr, qualora sussistano rischi per la tutela degli investitori o per la stabilità finanziaria secondo una visione ragionevole e bilanciata. Esse possono, altresì, ordinare la limitazione temporanea della sottoscrizione, del riacquisto e del rimborso delle quote o azioni di Oicr. Le misure adottate ai sensi del presente comma sono comunicate, se riguardano un OICVM italiano, alle autorità competenti dello Stato membro ospitante dell’OICVM e alle autorità competenti dello Stato membro d’origine del gestore dell’OICVM oppure, se riguardano un FIA gestito da un GEFIA italiano o da un GEFIA non UE autorizzato in Italia, alle autorità dello Stato membro ospitante del GEFIA, nonché, in entrambi i casi, all’AESFEM e, qualora sussistano potenziali rischi per la stabilità e l’integrità del sistema finanziario, al CERS. La Banca d’Italia e la Consob possono esercitare i poteri di cui al presente comma anche su richiesta delle autorità competenti, o dello Stato membro ospitante dell’OICVM, o dello Stato membro d’origine del gestore dell’OICVM oppure, in caso di un FIA, dello Stato membro ospitante del GEFIA. In caso di disaccordo tra l’autorità richiedente e la Banca d’Italia e la Consob, queste ultime ne informano le autorità richiedenti, nonché l’AESFEM ai fini dell’emanazione del parere previsto dalle disposizioni dell’Unione europea e il CERS, ove esso sia stato già interessato dalle autorità richiedenti, indicando le motivazioni del disaccordo. Qualora la Banca d’Italia e la Consob non agiscano conformemente al citato parere dell’AESFEM o non intendano conformarsi a esso, ne informano l’AESFEM e le autorità richiedenti, esponendo le motivazioni della loro non conformità o di tale intenzione di non conformarsi. (132)

3-bis. La Consob ordina la sospensione per un periodo non superiore a 60 giorni per ciascuna volta della commercializzazione o della vendita di strumenti finanziari in caso di violazione delle disposizioni di attuazione dell’articolo 6, comma 2, lettera b-bis), numero 1), lettera a), e di esistenza di un pregiudizio per la tutela degli investitori. (73)

Il sistema dei poteri di intervento nel TUF

L’art. 7 TUF è la norma cardine dei poteri di intervento delle Autorità sui soggetti abilitati (SIM, SGR, SICAV, banche per i servizi di investimento). Si distingue dalla vigilanza informativa e ispettiva (artt. 6-bis e 6-ter) per il suo carattere «correttivo» e «preventivo»: non si tratta di raccogliere informazioni ma di imporre comportamenti o limitare attività quando emergono irregolarità o rischi.

La graduazione degli interventi

I poteri di intervento sono concepiti come uno strumento progressivo: si parte dalle misure meno invasive (richiesta di informazioni, convocazioni degli organi) fino alle più incisive (sospensione temporanea delle attività, revoca dell’autorizzazione). In ordine crescente di gravità: (1) diffida a cessare il comportamento irregolare; (2) divieto di nuove operazioni o attività specifiche; (3) sospensione temporanea degli organi; (4) revoca dell’autorizzazione. La scelta della misura deve rispettare il principio di proporzionalità.

Obbligo di comunicazione agli organi aziendali

Le Autorità possono imporre al soggetto vigilato di comunicare le irregolarità riscontrate agli organi aziendali competenti (consiglio di amministrazione, collegio sindacale, organo di controllo). Questo meccanismo di «internal escalation» obbligatoria mira a mobilitare i presidi interni di governance prima di ricorrere a misure esterne più invasive.

Intervento in caso di rischio per gli investitori

Quando le irregolarità mettono a rischio gli interessi degli investitori, la Consob può intervenire con particolare tempestività, anche in modo cautelare e senza attendere il completamento dell’istruttoria sanzionatoria. Per esempio, se Alfa SIM opera in conflitto di interesse sistematico nella gestione dei portafogli dei clienti, la Consob può imporre il divieto di nuove operazioni in attesa della definizione del procedimento sanzionatorio.

Coordinamento tra Banca d'Italia e Consob

Per i soggetti vigilati da entrambe le Autorità (tipicamente le banche nella loro attività di investimento), i poteri di intervento sono coordinati tramite protocolli d'intesa. La Banca d'Italia interviene per i profili prudenziali, la Consob per i profili di condotta. L’adozione di misure da parte di un’Autorità è segnalata all’altra per garantire coerenza dell’azione di vigilanza complessiva.

Domande frequenti

Cosa può fare la Consob se scopre che una SIM fa operazioni in conflitto di interesse?

La Consob può adottare progressivamente: diffida a cessare il comportamento, divieto di nuove operazioni, sospensione temporanea degli organi. Può anche imporre alla SIM di comunicare la situazione agli organi aziendali (CdA, collegio sindacale) per attivare i presidi interni.

In quali casi la Consob può revocare l’autorizzazione a una SIM?

La revoca è la misura più grave e scatta in caso di violazioni gravi e reiterate, di irregolarità che pregiudicano la stabilità del soggetto o la tutela degli investitori, o quando il soggetto non rispetta le prescrizioni imposte dalle Autorità in precedenti interventi.

La Banca d'Italia e la Consob possono intervenire contemporaneamente sullo stesso intermediario?

Sì, per soggetti come le banche che prestano servizi di investimento, entrambe le Autorità possono esercitare i rispettivi poteri di intervento in modo coordinato: la Banca d'Italia per i profili prudenziali, la Consob per i comportamenti verso la clientela.

I poteri di intervento ex art. 7 TUF sono diversi dalle sanzioni?

Sì. I poteri di intervento dell’art. 7 TUF hanno funzione correttiva e preventiva (impongono o vietano comportamenti), mentre le sanzioni amministrative della Parte V TUF hanno funzione punitiva e deterrente. Le due misure possono coesistere per lo stesso fatto.

Una SIM può impugnare i provvedimenti di intervento della Consob?

Sì, i provvedimenti Consob sono impugnabili davanti al TAR del Lazio, con eventuale appello al Consiglio di Stato. La giurisprudenza amministrativa ha elaborato criteri di sindacato sulla discrezionalità tecnica delle Autorità di vigilanza.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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