- La vigilanza sul mercato finanziario italiano è affidata a Banca d'Italia e Consob, con attribuzioni distinte e complementari.
- La Banca d'Italia persegue la sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, la stabilità complessiva e il contenimento del rischio sistemico.
- La Consob tutela la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la tutela degli investitori.
- Le due Autorità operano in stretta collaborazione, coordinando i propri poteri per evitare duplicazioni o lacune di vigilanza.
Art. 5 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Finalità e destinatari della vigilanza
In vigore dal 01/07/1998
1. La vigilanza sulle attività disciplinate dalla presente parte ha per obiettivi: a) la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario; b) la tutela degli investitori ((, anche attraverso la promozione dell’educazione finanziaria)) ; c) la stabilità e il buon funzionamento del sistema finanziario; d) la competitività del sistema finanziario; e) l’osservanza delle disposizioni in materia finanziaria.
2. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Banca d’Italia è competente per quanto riguarda il contenimento del rischio, la stabilità patrimoniale e la sana e prudente gestione degli intermediari ((, ivi inclusi i requisiti e i criteri applicabili ai relativi esponenti aziendali e partecipanti al capitale)) .
3. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Consob è competente per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dei comportamenti.
4. La Banca d’Italia e la Consob esercitano i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti abilitati; ciascuna vigila sull’osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari secondo le competenze definite dai commi 2 e
3. 5. La Banca d’Italia e la CONSOB operano in modo coordinato anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati e si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti e delle irregolarità rilevate nell’esercizio dell’attività di vigilanza.
5-bis. La Banca d’Italia e la Consob, al fine di coordinare l’esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati, stipulano un protocollo d’intesa, avente ad oggetto: a) i compiti di ciascuna e le modalità del loro svolgimento, secondo il criterio della prevalenza delle funzioni di cui ai commi 2 e 3; b) lo scambio di informazioni, anche con riferimento alle irregolarità rilevate e ai provvedimenti assunti nell’esercizio dell’attività di vigilanza.
5-ter. Il protocollo d’intesa di cui al comma 5-bis è reso pubblico dalla Banca d’Italia e dalla Consob con le modalità da esse stabilite. (73)
Stesso numero, altri codici
- Art. 5 Codice Civile: Atti di disposizione del proprio corpo
- Articolo 5 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 5 Codice del Consumo: Obblighi generali
- Articolo 5 Codice della Strada: Regolamentazione della circolazione in generale
- Articolo 5 Codice di Procedura Civile: Momento determinante della giurisdizione e della competenza
- Articolo 5 Codice di Procedura Penale: Competenza della Corte di Assise
Il doppio binario della vigilanza finanziaria italiana
L’art. 5 TUF istituisce il quadro generale della vigilanza sul settore finanziario italiano, ripartendo le competenze tra Banca d'Italia e Consob secondo un modello di vigilanza per finalità (twin peaks parziale): ciascuna Autorità è responsabile di obiettivi specifici e complementari, perseguibili attraverso i propri strumenti e poteri. Questo sistema, introdotto dal TUF del 1998, ha segnato un’evoluzione rispetto al precedente modello di vigilanza per soggetti, in cui ogni categoria di intermediari aveva un’autorità di riferimento.
Le finalità della Banca d'Italia
La Banca d'Italia persegue tre finalità principali: (1) la sana e prudente gestione dei soggetti vigilati (SIM, SGR, banche nella loro attività di investimento), ovvero la solidità patrimoniale e gestionale; (2) la stabilità complessiva, l’efficienza e la competitività del sistema finanziario; (3) il contenimento del rischio sistemico, prevenendo il propagarsi di crisi che possano compromettere l’intero sistema. In sintesi, la Banca d'Italia guarda alla tenuta strutturale del sistema, non ai singoli rapporti con gli investitori.
Le finalità della Consob
La Consob persegue: (1) la trasparenza e correttezza dei comportamenti degli intermediari nei confronti degli investitori; (2) la tutela degli investitori, in particolare quelli al dettaglio meno sofisticati; (3) il buon funzionamento del mercato mobiliare. La Consob si occupa quindi del «come» gli intermediari si comportano con la clientela: rispetto delle regole di condotta MiFID II, obbligo di best execution, adeguatezza delle raccomandazioni, gestione dei conflitti di interesse.
Coordinamento tra le due Autorità
Le aree di possibile sovrapposizione sono disciplinate da protocolli d'intesa e dal principio di collaborazione sancito dallo stesso art. 5. Un caso tipico è la vigilanza su Gamma Banca nella sua attività di distribuzione di prodotti finanziari: la Banca d'Italia ne monitora la solidità patrimoniale e la gestione del rischio operativo, mentre la Consob ne verifica la correttezza delle pratiche commerciali e il rispetto delle regole di condotta verso i clienti. Le due vigilanze si completano senza sovrapporsi.
Il ruolo del MEF nel quadro di vigilanza
Accanto a Banca d'Italia e Consob, il MEF detiene competenze regolatorie e normative di primo livello (emanazione dei D.M. ex art. 3 TUF) e partecipazioni istituzionali nelle sedi europee (FSB, G20 Financial Stability Board). Il coordinamento tra MEF, Banca d'Italia e Consob è assicurato dal Comitato per la salvaguardia della stabilità finanziaria previsto dalla L. 262/2005.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra la vigilanza della Banca d'Italia e quella della Consob?
La Banca d'Italia vigila sulla sana e prudente gestione e sulla stabilità degli intermediari (vigilanza prudenziale). La Consob vigila sulla trasparenza, correttezza dei comportamenti e tutela degli investitori (vigilanza di condotta). Le due Autorità operano in modo complementare.
Se una SIM adotta pratiche commerciali scorrette verso un cliente retail, a chi mi rivolgo?
Alla Consob, che è l’Autorità competente per la tutela degli investitori e la correttezza dei comportamenti ex art. 5 TUF. La Banca d'Italia è competente per i profili prudenziali.
Il modello di vigilanza italiano è un 'twin peaks'?
È un modello parzialmente ispirato al twin peaks: Banca d'Italia e Consob hanno finalità distinte (prudenziale vs. condotta), ma la ripartizione non è completa perché entrambe le Autorità vigilano sulle stesse categorie di soggetti con poteri diversi, non su categorie separate.
La Consob può intervenire se una banca danneggia un investitore nella vendita di obbligazioni?
Sì, la Consob è competente per i profili di correttezza e trasparenza dei comportamenti degli intermediari nella vendita di strumenti finanziari, incluse le banche che prestano servizi di investimento. Può avviare ispezioni e procedimenti sanzionatori autonomi.
Cosa è il rischio sistemico che la Banca d'Italia deve contenere?
Il rischio sistemico è il rischio che il fallimento o la crisi di un intermediario (o di un gruppo di intermediari) si propaghi all’intero sistema finanziario, con effetti negativi sull’economia reale. La Banca d'Italia monitora questo rischio attraverso la vigilanza macro-prudenziale.