- L’art. 1 del TUF è il glossario sistematico dell’intero Testo Unico della Finanza: definisce decine di nozioni-cardine (autorità, soggetti, prodotti, servizi, mercati) che condizionano l’applicazione di tutte le altre norme del D.Lgs. 58/1998.
- Distingue le autorità di vigilanza nazionali (CONSOB, Banca d'Italia, COVIP, IVASS) ed europee (SEVIF: ABE, AEAP, AESFEM, CERS), oltre al Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU) e al Meccanismo di Risoluzione Unico (MRU).
- Separa prodotti finanziari (categoria ampia, comma 1 lett. u) e strumenti finanziari (elenco tassativo della Sezione C dell’Allegato I, recepito al comma 2): distinzione cruciale per individuare prospetto (art. 94 TUF) e riserva di servizi (art. 18 TUF).
- Definisce i soggetti vigilati: SIM, SGR, SICAV, SICAF, banche, imprese di investimento UE ed extra-UE, gestori di FIA, IMEL, IP e prestatori di servizi di crowdfunding.
- Identifica i servizi e le attività di investimento (Allegato I sez. A) e i servizi accessori (sez. B), inclusa la consulenza in materia di investimenti, la gestione di portafogli e la ricezione/trasmissione di ordini.
- Disegna il perimetro dei mercati regolamentati, dei sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) e dei sistemi organizzati di negoziazione (OTF), recependo MiFID II.
Art. 1 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Definizioni
In vigore dal 01/07/1998
1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: a) ” legge fallimentare “: il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni; b) “Testo Unico bancario” (T.U. bancario): il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni; c) “CONSOB”: la Commissione nazionale per le società e la borsa; c-bis) “COVIP”: la Commissione di vigilanza sui fondi pensione; d) ‘IVASS’: L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; d-bis) “SEVIF”: il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti: 1) “ABE”: Autorità bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010 ; 2) “AEAP”: Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010 ; 3) “AESFEM”: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010 ; 4) “Comitato congiunto”: il Comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza, previsto dall’ articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010 , del regolamento (UE) n. 1094/2010 , del regolamento (UE) n. 1095/2010 ; 5) “CERS”: Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010 ; 6) “Autorità di vigilanza degli Stati membri”: le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell’Unione di cui all’ articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010 , del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 ; d-ter) “UE”: l’Unione europea; (73) d-ter.1) “Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU)”: il sistema di vigilanza finanziaria composto dalla Banca Centrale Europea e dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri che vi partecipano; d-ter.2) “Meccanismo di Risoluzione Unico (MRU)”: il sistema di risoluzione istituito ai sensi del Regolamento (UE) 806/2014 , composto dal Comitato di Risoluzione Unico e dalle autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri che vi partecipano; d-quater) “impresa di investimento”: l’impresa la cui occupazione o attività abituale consiste nel prestare uno o più servizi di investimento a terzi e/o nell’effettuare una o più attività di investimento a titolo professionale; (73) d-quinquies) “banca”: la banca come definita dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del Testo unico bancario; (73) d-sexies) “banca dell’Unione europea” o “banca UE”: la banca avente sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato dell’Unione europea diverso dall’Italia; (73) e) “società di intermediazione mobiliare” (Sim): l’impresa di investimento avente forma di persona giuridica con sede legale e direzione generale in Italia, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento; (73) e-bis) “Sim di classe 1”: la Sim che soddisfa i requisiti previsti dall’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 ; e-ter) “Sim di classe 1-minus”: la Sim che soddisfa i requisiti previsti dall’articolo 1, paragrafo 2, lettere a) o b), del regolamento (UE) 2019/2033 , o la Sim destinataria di una decisione dell’autorità competente ai sensi dell’articolo 7-undecies, commi 3 o 4; f) “impresa di investimento dell’Unione europea” o “impresa di investimento UE”: l’impresa di investimento, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento, avente sede legale e direzione generale in un medesimo Stato dell’Unione europea, diverso dall’Italia; (73) g) “impresa di paesi terzi”: l’impresa che non ha la propria sede legale o direzione generale nell’Unione europea, la cui attività è corrispondente a quella di un’impresa di investimento UE o di una banca UE che presta servizi o attività di investimento; (73) h) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129 ; (73) i) “società di investimento a capitale variabile” (Sicav): l’Oicr aperto costituito in forma di società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l’offerta di proprie azioni ((…)) ; i.1) ((“società di investimento a capitale variabile in gestione interna” (Sicav in gestione interna): la Sicav che gestisce direttamente il proprio patrimonio;)) i.2) ((“società di investimento a capitale variabile in gestione interna autorizzata” (Sicav in gestione interna autorizzata): la Sicav in gestione interna iscritta all’albo di cui all’articolo 35-ter;)) i.3) ((“società di investimento a capitale variabile in gestione esterna” (Sicav in gestione esterna): la Sicav che designa come gestore esterno una Sgr autorizzata o una società di gestione UE o un GEFIA UE secondo quanto previsto dall’articolo 38;)) i-bis) “società di investimento a capitale fisso” (Sicaf): l’Oicr chiuso costituito in forma di società per azioni a capitale fisso con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l’offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi ((…)) ; i-bis.1) ((“società di investimento a capitale fisso in gestione interna” (Sicaf in gestione interna): la Sicaf che gestisce direttamente il proprio patrimonio;)) i-bis.2) ((“società di investimento a capitale fisso in gestione interna autorizzata” (Sicaf in gestione interna autorizzata): la Sicaf in gestione interna iscritta all’albo di cui all’articolo 35-ter;)) i-bis.3) ((“società di investimento a capitale fisso sotto soglia registrata” (Sicaf sotto soglia registrata): la Sicaf in gestione interna iscritta nel registro di cui all’articolo 35-quaterdecies che gestisce il proprio patrimonio nei limiti e alle condizioni previsti dalla parte II, titolo III, capo I-ter;)) i-bis.4) ((“società di investimento a capitale fisso in gestione esterna” (Sicaf in gestione esterna): la Sicaf che designa come gestore esterno una Sgr autorizzata, un gestore di fondi EuVECA disciplinato ai sensi del regolamento (UE) 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013 , un gestore di fondi EuSEF disciplinato ai sensi del regolamento (UE) 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013 , o un GEFIA UE secondo quanto previsto dall’articolo 38;)) i-ter) “personale”: i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l’inserimento nell’organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato; i-quater) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47 )) ; i-quater.1) ((“società di partenariato”: l’Oicr chiuso costituito in forma di società in accomandita per azioni con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l’investimento collettivo nelle forme del private equity e del venture capital del patrimonio raccolto mediante l’offerta delle proprie azioni, di strumenti finanziari partecipativi, nonché mediante le ulteriori modalità di raccolta definite nello statuto;)) i-quater.2) ((“società di partenariato in gestione interna”: la società di partenariato che gestisce direttamente il proprio patrimonio;)) i-quater.3) ((“società di partenariato in gestione interna autorizzata”: la società di partenariato in gestione interna iscritta all’albo di cui all’articolo 35-novies.2;)) i-quater.4) ((“società di partenariato sotto soglia registrata”: la società di partenariato in gestione interna iscritta nel registro di cui all’articolo 35-quaterdecies che gestisce il proprio patrimonio nei limiti e alle condizioni previsti dalla parte II, titolo III, capo I-ter;)) i-quater.5) ((“società di partenariato in gestione esterna”: la società di partenariato che designa come gestore esterno una Sgr autorizzata, un gestore di fondi EuVECA disciplinato ai sensi del regolamento (UE) 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013 , un gestore di fondi EuSEF disciplinato ai sensi del regolamento (UE) 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013 , o un GEFIA UE secondo quanto previsto dall’articolo 38-bis;)) i-quater.6) ((“private equity e venture capital”: l’attività che consiste nell’investimento in imprese non quotate nei mercati regolamentati, attraverso strumenti di capitale, di debito, o altre forme similari, incluso l’investimento ulteriore nelle predette imprese successivamente all’eventuale ammissione delle stesse alla quotazione;)) j) ‘fondo comune di investimentò: l’Oicr costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da un gestore; k) ‘Organismo di investimento collettivo del risparmiò (Oicr): l’organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l’emissione e l’offerta di quote o azioni, gestito in monte nell’interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonché investito ((nelle attività di cui all’articolo 39-bis)) in base a una politica di investimento predeterminata; (60) (132) k-bis) ‘Oicr apertò: l’Oicr i cui partecipanti hanno il diritto di chiedere il rimborso delle quote o azioni a valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalità e con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto e dalla documentazione d’offerta dell’Oicr; k-ter)’Oicr chiusò: l’Oicr diverso da quello aperto; l) ((“Oicr italiano”: il fondo comune d’investimento, la Sicav, la Sicaf e la società di partenariato;)) m) ((“Organismo di investimento collettivo in valori mobiliari italiano” (OICVM italiano): il fondo comune di investimento e la Sicav rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 ;)) m-bis) ‘Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari UÈ (OICVM UE): gli Oicr rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE , costituiti in uno Stato dell’UE diverso dall’Italia; m-ter) ((“Oicr alternativo italiano” (FIA italiano): il fondo comune di investimento, la Sicav, la Sicaf e la società di partenariato rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011 ;)) m-ter.1) ((“Oicr societario in gestione esterna”: la Sicav in gestione esterna, la Sicaf in gestione esterna e la società di partenariato in gestione esterna;)) m-quater)’FIA italiano riservatò: il FIA italiano la cui partecipazione è riservata a investitori professionali e alle categorie di investitori individuate dal regolamento di cui all’articolo 39; m-quater.1) ((“FIA italiano immobiliare”: il fondo comune di investimento e la Sicaf che investono in beni immobili, diritti reali immobiliari, ivi inclusi quelli derivanti da contratti di leasing immobiliare con natura traslativa e da rapporti concessori, partecipazioni in società immobiliari, parti di altri FIA immobiliari, anche esteri, nella misura indicata dal regolamento di cui all’articolo 39;)) m-quater.2) ((“partecipazioni in società immobiliari”: le partecipazioni in società di capitali che svolgono attività di costruzione, valorizzazione, acquisto, alienazione e gestione di immobili;)) m-quinquies) ((“Oicr alternativo UE” (FIA UE): l’Oicr rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011 , costituito in uno Stato dell’Unione europea diverso dall’Italia;)) m-sexies) ((“Oicr alternativo non UE” (FIA non UE): l’Oicr rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011 , costituito in uno Stato non appartenente all’Unione europea;)) m-septies)’fondo europeo per il venture capital’ (EuVECA): l’Oicr rientrante nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 345/2013 ; m-octies) ‘fondo europeo per l’imprenditoria socialè (EuSEF); l’Oicr rientrante nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 346/2013 ; m-octies.1) “fondo di investimento europeo a lungo termine” (ELTIF): l’Oicr rientrante nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 2015/760 ; m-octies.2) “fondo comune monetario” (FCM): l’Oicr rientrante nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/1131 ; m-novies) ‘Oicr feeder’: l’Oicr che investe le proprie attività totalmente o in prevalenza nell’Oicr master; m-decies) ‘Oicr master’: l’Oicr nel quale uno o più Oicrfeeder investono totalmente o in prevalenza le proprie attività; m-undecies) ((“clienti professionali o investitori professionali”: i clienti professionali ai sensi dell’articolo 6, commi 2-quater, lettere d-bis) e d-ter), e 2-sexies, nonché gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 ;)) m-undecies.1) “Business Angel”: gli investitori a supporto dell’innovazione che hanno investito in maniera diretta o indiretta una somma pari ad almeno euro 40.000 nell’ultimo triennio; m-duodecies) “clienti al dettaglio o investitori al dettaglio”: i clienti o gli investitori che non sono clienti professionali o investitori professionali; (73) n) ‘gestione collettiva del risparmiò: il servizio che si realizza attraverso la gestione di Oicr e dei relativi rischi; o) “società di gestione del risparmio” (SGR): la società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia ((che presta il servizio di gestione collettiva del risparmio)) ; o.1) ((“società di gestione del risparmio autorizzata” (Sgr autorizzata): la società di gestione del risparmio iscritta all’albo di cui all’articolo 35;)) o.2) ((“società di gestione del risparmio sotto soglia registrata” (Sgr sotto soglia registrata): la Sgr iscritta nel registro di cui all’articolo 35-quaterdecies che gestisce FIA italiani nei limiti e alle condizioni previsti dalla parte II, titolo III, capo I-ter;)) o-bis) ‘società di gestione UÈ: la società autorizzata ai sensi della direttiva 2009/65/CE in uno Stato dell’UE diverso dall’Italia, che esercita l’attività di gestione di uno o più OICVM; p) ‘gestore di FIA UÈ (GEFIA UE): la società autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno Stato dell’UE diverso dall’Italia, che esercita l’attività di gestione di uno o più FIA; q) ‘gestore di FIA non UÈ (GEFIA non UE): la società autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE con sede legale in uno Stato non appartenente all’UE, che esercita l’attività di gestione di uno o più FIA; q-bis) ‘gestorè: la Sgr, ((la Sicav in gestione interna, la Sicaf in gestione interna, la società di partenariato in gestione interna,)) la società di gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE, il gestore di EuVECA, il gestore di EuSEF, il gestore di ELTIF e il gestore di FCM. q-bis.1) ((“gestore autorizzato”: la Sgr autorizzata, la Sicav in gestione interna autorizzata, la Sicaf in gestione interna autorizzata, la società di partenariato in gestione interna autorizzata, il gestore di ELTIF, il gestore di FCM, nonché i gestori di fondi EuVECA disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013 , e i gestori di fondi EuSEF disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013 , italiani;)) q-bis.2) ((“gestore di FIA sotto soglia registrato” (GEFIA sotto soglia registrato): la società di gestione del risparmio sotto soglia registrata, la Sicaf sotto soglia registrata e la società di partenariato sotto soglia registrata;)) q-ter)’depositario di Oicr’: il soggetto autorizzato nel paese di origine dell’Oicr ad assumere l’incarico di depositario; q-quater) ‘depositario dell’Oicr master o dell’Oicrfeeder’: il depositario dell’Oicr master o dell’Oicr feeder ovvero, se l’Oicr master o l’Oicr feeder è unOicr UE o non UE, il soggetto autorizzato nello Stato di origine a svolgere i compiti di depositario; q-quinquies) ((“quote e azioni di Oicr”: le quote dei fondi comuni di investimento, le azioni di Sicav, le azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf e delle società di partenariato;)) r) “soggetti abilitati”: le Sim, le imprese di investimento UE con succursale in Italia, le imprese di paesi terzi autorizzate in Italia, le Sgr ((autorizzate)) , le società di gestione UE con succursale in Italia, ((le Sicav in gestione interna autorizzate, le Sicaf in gestione interna autorizzate, le società di partenariato in gestione interna autorizzate, i gestori di ELTIF, i gestori di FCM, nonché i gestori di fondi EuVECA disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013 , e i gestori di fondi EuSEF disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013 , italiani,)) i GEFIA UE con succursale in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno Stato dell’UE diverso dall’Italia con succursale in Italia, nonché gli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del T.U. bancario, le banche italiane e le banche UE con succursale in Italia autorizzate all’esercizio dei servizi o delle attività di investimento; (73) r-bis) ‘Stato di origine della società di gestione UÈ: lo Stato dell’UE dove la società di gestione UE ha la propria sede legale e direzione generale; r-ter) ‘Stato di origine dell’OICR’: Stato dell’UE in cui l’OICR è stato costituito; r-ter.1) “indice di riferimento” o “benchmark”: l’indice di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 3), del regolamento (UE) 2016/1011 ; r-ter.2) “amministratore di indici di riferimento”: la persona fisica o giuridica di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 6), del regolamento (UE) 2016/1011 ; r-quater) ‘rating del creditò: un parere relativo al merito creditizio di un’entità, così come definito dall’ articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1060/2009 ; r-quinquies) ‘agenzia di rating del creditò: una persona giuridica la cui attività include l’emissione di rating del credito a livello professionale; s) “servizi ammessi al mutuo riconoscimento”: le attività e i servizi elencati nelle sezioni A e B dell’Allegato I al presente decreto, autorizzati nello Stato dell’UE di origine; (73) t) “offerta al pubblico di prodotti finanziari”: ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell’offerta e dei prodotti finanziari offerti così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati; u) “prodotti finanziari”: gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari; v) “offerta pubblica di acquisto o di scambio”: ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma effettuati, finalizzati all’acquisto o allo scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di soggetti e di ammontare complessivo superiori a quelli indicati nel regolamento previsto dall’articolo 100, comma 3, lettere b) e c); non costituisce offerta pubblica di acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi dalle banche centrali degli Stati comunitari; w) “emittenti quotati”: i soggetti, italiani o esteri, inclusi i trust, che emettono strumenti finanziari quotati in un mercato regolamentato italiano. Nel caso di ricevute di deposito ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato, per emittente si intende l’emittente dei valori mobiliari rappresentati, anche qualora tali valori non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; w-bis) soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa: gli intermediari assicurativi iscritti nella sezione d) del registro unico degli intermediari assicurativi di cui all’ articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005 , i soggetti dell’Unione europea iscritti nell’elenco annesso di cui all’ articolo 116-quinquies, comma 5, del decreto legislativo n. 209 del 2005 , quali le banche, le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento, anche quando operano con i collaboratori di cui alla sezione E del registro unico degli intermediari assicurativi di cui all’ articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005 ; (78) w-bis.1) «prodotto di investimento al dettaglio e assicurativo preassemblato» o «PRIIP»: un prodotto ai sensi all’ articolo 4, numero 3), del regolamento (UE) n. 1286/2014 ; (69) w-bis.2) «prodotto d’investimento al dettaglio preassemblato» o «PRIP»: un investimento ai sensi dell’ articolo 4, numero 1), del regolamento (UE) n. 1286/2014 ; (69) w-bis.3) «prodotto di investimento assicurativo»: un prodotto ai sensi dell’ articolo 4, numero 2), del regolamento (UE) n. 1286/2014 . Tale definizione non include: 1) i prodotti assicurativi non vita elencati all’allegato I della direttiva 2009/138/CE ; 2) i contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o disabilità; 3) i prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire all’investitore un reddito durante la pensione e che consentono all’investitore di godere di determinati vantaggi; 4) i regimi pensionistici aziendali o professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o della direttiva 2009/138/CE ; 5) i singoli prodotti pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non può scegliere il fornitore o il prodotto pensionistico; (69) (78) w-bis.4) «ideatore di prodotti d’investimento al dettaglio preassemblati e assicurativi» o «ideatore di PRIIP»: un soggetto di cui all’ articolo 4, numero 4), del regolamento (UE) n. 1286/2014 ; (69) w-bis.5) «persona che vende un PRIIP»: un soggetto di cui all’ articolo 4, numero 5), del regolamento (UE) n. 1286/2014 ; (69) w-bis.6) «investitore al dettaglio in PRIIP»: un cliente ai sensi dell’ articolo 4, numero 6), del regolamento (UE) n. 1286/2014 .(69) w-bis.7) “gestore del mercato”: il soggetto che gestisce e/o amministra l’attività di un mercato regolamentato e può coincidere con il mercato regolamentato stesso; (73) w-ter) “mercato regolamentato”: sistema multilaterale amministrato e/o gestito da un gestore del mercato, che consente o facilita l’incontro, al suo interno e in base alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente e conformemente alla parte III; (73) w-quater) “emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine”: 1) gli emittenti azioni ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro dell’Unione europea, aventi sede legale in Italia; 2) gli emittenti titoli di debito di valore nominale unitario inferiore ad euro mille, o valore corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro dell’Unione europea, aventi sede legale in Italia; 3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede legale in uno Stato non appartenente all’Unione europea, che hanno scelto l’Italia come Stato membro d’origine tra gli Stati membri in cui i propri valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. La scelta dello Stato membro d’origine resta valida salvo che l’emittente abbia scelto un nuovo Stato membro d’origine ai sensi del numero 4-bis) e abbia comunicato tale scelta; 4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede legale in Italia o i cui valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano, che hanno scelto l’Italia come Stato membro d’origine. L’emittente può scegliere un solo Stato membro d’origine. La scelta resta valida per almeno tre anni, salvo il caso in cui i valori mobiliari dell’emittente non sono più ammessi alla negoziazione in alcun mercato regolamentato dell’Unione europea, o salvo che l’emittente, nel triennio, rientri tra gli emittenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4-bis), della presente lettera. 4-bis) gli emittenti di cui ai numeri 3) e 4) i cui valori mobiliari non sono più ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dello Stato membro d’origine, ma sono stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altri Stati membri e, se del caso, aventi sede legale in Italia oppure che hanno scelto l’Italia come nuovo Stato membro d’origine; w-quater.1) “PMI”: fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, le piccole e medie imprese, emittenti azioni quotate, che abbiano una capitalizzazione di mercato inferiore a 1 miliardo di euro. Non si considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano superato tale limite per tre anni consecutivi. La Consob stabilisce con regolamento le disposizioni attuative della presente lettera, incluse le modalità informative cui sono tenuti tali emittenti in relazione all’acquisto ovvero alla perdita della qualifica di PMI. La Consob pubblica l’elenco delle PMI tramite il proprio sito internet. w-quinquies) “controparti centrali”: i soggetti indicati nell’articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 , concernente gli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni. w-sexies) “provvedimenti di risanamento”: i provvedimenti con cui sono disposte: 1) l’amministrazione straordinaria, nonché le misure adottate nel suo ambito; 2) le misure adottate ai sensi dell’articolo 60-bis.4; 3) le misure, equivalenti a quelle indicate ai punti 1 e 2, adottate da autorità di altri Stati dell’Unione europea. (73) w-septies) “depositari centrali di titoli o depositari centrali”: i soggetti indicati nell’articolo 2, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014 , relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli; (73) w-octies) “Definizioni relative alle obbligazioni verdi europee” o “EuGB” ai sensi del regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023 : 1) “obbligazione verde europea” o “EuGB”: la denominazione disciplinata al regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023 ; 2) “obbligazione commercializzata come ecosostenibile”: un’obbligazione di cui all’ articolo 2, numero 5), del regolamento (UE) 2023/2631 ; 3) “obbligazione legata alla sostenibilità”: un’obbligazione di cui all’ articolo 2, numero 6) del regolamento (UE) 2023/2631 . w-novies) ((“sistema di intelligenza artificiale”: il sistema come definito dall’articolo 3, punto 1), del regolamento (UE) 2024/1689 , del Parlamento e del Consiglio, del 13 giugno 2024;)) w-decies) ((“rischi informatici”: qualunque circostanza ragionevolmente identificabile in relazione all’uso dei sistemi informatici e di rete che, qualora si concretizzi, può compromettere la sicurezza dei sistemi informatici e di rete, di eventuali strumenti o processi dipendenti dalle tecnologie, di operazioni e processi, oppure della fornitura dei servizi causando effetti avversi nell’ambiente digitale o fisico.))
1-bis. Per “valori mobiliari” si intendono categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, quali ad esempio: a) azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e ricevute di deposito azionario; b) obbligazioni e altri titoli di debito, comprese le ricevute di deposito relative a tali titoli; c) qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle lettere a) e b) o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure. (73) 1-bis.1. Per “clausola make-whole” si intende una clausola diretta a tutelare l’investitore garantendo che, in caso di rimborso anticipato di un’obbligazione, l’emittente sia tenuto a versare al detentore dell’obbligazione un importo pari alla somma del valore attuale netto delle cedole residue fino alla scadenza e del valore nominale dell’obbligazione da rimborsare.
1-ter. Per “strumenti del mercato monetario” si intendono categorie di strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del Tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali.
1-quater. Per “ricevute di deposito” si intendono titoli negoziabili sul mercato dei capitali, rappresentanti la proprietà dei titoli di un emittente non domiciliato, ammissibili alla negoziazione in un mercato regolamentato e negoziati indipendentemente dai titoli dell’emittente non domiciliato. (73)
2. Per “strumento finanziario” si intende qualsiasi strumento riportato nella Sezione C dell’Allegato I, compresi gli strumenti emessi mediante tecnologia a registro distribuito. Gli strumenti di pagamento non sono strumenti finanziari. (73)
2-bis. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con il regolamento di cui all’articolo 18, comma 5, può individuare: a) gli altri contratti derivati di cui al punto 7, sezione C, dell’Allegato I aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati; b) gli altri contratti derivati di cui al punto 10, sezione C, dell’Allegato I aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, negoziati in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione. (73)
2-ter. Nel presente decreto legislativo si intendono per: a) “strumenti derivati”: gli strumenti finanziari citati nell’Allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, nonché gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera c ); b) “derivati su merci”: gli strumenti finanziari che fanno riferimento a merci o attività sottostanti di cui all’Allegato I, sezione C, punti 5), 6), 7) e 10), nonché gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera c), quando fanno riferimento a merci o attività sottostanti menzionati all’Allegato I, sezione C, punto 10); c) “contratti derivati su prodotti energetici C6”: i contratti di opzione, i contratti finanziari a termine standardizzati (future), gli swap e tutti gli altri contratti derivati concernenti carbone o petrolio menzionati nella Sezione C, punto 6, dell’Allegato I che sono negoziati in un sistema organizzato di negoziazione e devono essere regolati con consegna fisica del sottostante. (73)
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129 . (73)
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129 . (73)
5. Per “servizi e attività di investimento” si intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti finanziari: a) negoziazione per conto proprio; b) esecuzione di ordini per conto dei clienti; c) assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente; (73) c-bis) collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente; (73) d) gestione di portafogli; e) ricezione e trasmissione di ordini; f) consulenza in materia di investimenti; g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione. g-bis) gestione di sistemi organizzati di negoziazione. (73)
5-bis. Per “negoziazione per conto proprio” si intende l’attività di acquisto e vendita di strumenti finanziari, in contropartita diretta.(73) 5-bis.1. Per “sistema multilaterale” si intende un sistema multilaterale come definito dall’articolo 2, paragrafo 1, punto 11, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 .
5-ter. Per “internalizzatore sistematico” si intende l’impresa di investimento che in modo organizzato, frequente e sistematico negozia per conto proprio in strumenti di capitale eseguendo gli ordini dei clienti al di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione senza gestire un sistema multilaterale, ovvero che opta per lo status di internalizzatore sistematico.
5-quater. Per “market maker” si intende una persona che si propone, nelle sedi di negoziazione e/o al di fuori delle stesse, su base continuativa, come disposta a negoziare per conto proprio acquistando e vendendo strumenti finanziari in contropartita diretta ai prezzi dalla medesima definiti. (73)
5-quinquies. Per “gestione di portafogli” si intende la gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento che includono uno o più strumenti finanziari e nell’ambito di un mandato conferito dai clienti.
5-sexies. Il servizio di cui al comma 5, lettera e), comprende la ricezione e la trasmissione di ordini, nonché l’attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un’operazione fra loro (mediazione).
5-septies. Per “consulenza in materia di investimenti” si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative a strumenti finanziari. (73) 5-septies.1. Per “esecuzione di ordini per conto dei clienti” si intende la conclusione di accordi di acquisto o di vendita di uno o più strumenti finanziari per conto dei clienti, compresa la conclusione di accordi per la sottoscrizione o la compravendita di strumenti finanziari emessi da un’impresa di investimento o da una banca al momento della loro emissione. (73) 5-septies.2. Per “agente collegato” si intende la persona fisica o giuridica che, sotto la piena e incondizionata responsabilità di una sola impresa di investimento per conto della quale opera, promuove servizi di investimento e/o servizi accessori presso clienti o potenziali clienti, riceve e trasmette le istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti servizi di investimento o strumenti finanziari, colloca strumenti finanziari o presta consulenza ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti strumenti o servizi finanziari. (73) 5-septies.3. Per “consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede” si intende la persona fisica iscritta nell’apposita sezione dell’albo previsto dall’articolo 31, comma 4, del presente decreto che, in qualità di agente collegato, esercita professionalmente l’offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario. (73)
5-octies. Nel presente decreto legislativo si intendono per: a) “sistema multilaterale di negoziazione”: un sistema multilaterale gestito da un’impresa di investimento o da un gestore del mercato che consente l’incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti conformemente alla parte II e alla parte III; b) “sistema organizzato di negoziazione”: un sistema multilaterale diverso da un mercato regolamentato o da un sistema multilaterale di negoziazione che consente l’interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissioni e strumenti derivati, in modo da dare luogo a contratti conformemente alla parte II e alla parte III; c) “sede di negoziazione”: un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione. (73) 5-octies.1. Per “ordine con limite di prezzo” si intende un ordine di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario al prezzo limite fissato o a un prezzo più vantaggioso e per un quantitativo fissato. (73)
5-novies. Per “servizi di crowdfunding” si intendono i servizi indicati all’ articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2020/1503 .
5-decies. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129 . (73) 5-undecies. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129 . (73) 5-duodecies. Per “imprese sociali” si intendono le imprese sociali ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 , costituite in forma di società di capitali o di società cooperativa. (72)
6. Per “servizio accessorio” si intende qualsiasi servizio riportato nella sezione B dell’Allegato I. (73)
6-bis. Per ‘partecipazionì si intendono le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque quelli previsti dall’articolo 2351, ultimo comma, del codice civile . 6-bis.1. Per “controllante” si intende un’impresa controllante ai sensi degli articoli 2, paragrafo 9, e 22 della direttiva 2013/34/UE . (73) 6-bis.2. Per “controllata” si intende un’impresa controllata ai sensi degli articoli 2, paragrafo 10, e 22 della direttiva 2013/34/UE ; l’impresa controllata di un’impresa controllata è parimenti considerata impresa controllata dell’impresa controllante che è a capo di tali imprese. (73) 6-bis.3. Per “stretti legami” si intende la situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate: a) da una «partecipazione», ossia dal fatto di detenere, direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 per cento o più dei diritti di voto o del capitale di un’impresa; b) da un legame di «controllo», ossia dalla relazione esistente tra un’impresa controllante e un’impresa controllata, in tutti i casi di cui all’ articolo 22, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/34/UE , o relazione analoga esistente tra persone fisiche e giuridiche e un’impresa, nel qual caso ogni impresa controllata di un’impresa controllata è considerata impresa controllata dell’impresa controllante che è a capo di tali imprese; c) da un legame duraturo tra due o tutte le suddette persone e uno stesso soggetto che sia una relazione di controllo. (73)
6-ter. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al consiglio di amministrazione, all’organo amministrativo ed agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione e ai suoi componenti.
6-quater. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47 )) .
6-quinquies. Per “negoziazione algoritmica” si intende la negoziazione di strumenti finanziari in cui un algoritmo informatizzato determina automaticamente i parametri individuali degli ordini, come ad esempio l’avvio dell’ordine, la relativa tempistica, il prezzo, la quantità o le modalità di gestione dell’ordine dopo l’invio, con intervento umano minimo o assente, ad esclusione dei sistemi utilizzati unicamente per trasmettere ordini a una o più sedi di negoziazione, per trattare ordini che non comportano la determinazione di parametri di negoziazione, per confermare ordini o per eseguire il regolamento delle operazioni. (73)
6-sexies. Per “accesso elettronico diretto” si intende un accordo in base al quale un membro o un partecipante o un cliente di una sede di negoziazione consente a un terzo l’utilizzo del proprio codice identificativo di negoziazione per la trasmissione in via elettronica direttamente alla sede di negoziazione di ordini relativi a uno strumento finanziario, sia nel caso in cui l’accordo comporti l’utilizzo da parte del terzo dell’infrastruttura del membro, del partecipante o del cliente, o di qualsiasi sistema di collegamento fornito dal membro, partecipante o cliente per trasmettere gli ordini (accesso diretto al mercato) sia nel caso in cui non vi sia tale utilizzo (accesso sponsorizzato). (73)
6-septies. Per “tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza” si intende qualsiasi tecnica di negoziazione algoritmica caratterizzata da: a) infrastrutture volte a ridurre al minimo le latenze di rete e di altro genere, compresa almeno una delle strutture per l’inserimento algoritmico dell’ordine: co-ubicazione, hosting di prossimità o accesso elettronico diretto a velocità elevata; b) determinazione da parte del sistema dell’inizializzazione, generazione, trasmissione o esecuzione dell’ordine senza intervento umano per il singolo ordine o negoziazione, e c) elevato traffico infra-giornaliero di messaggi consistenti in ordini, quotazioni o cancellazioni. (73)
6-octies. Per “negoziazione matched principal” si intende una negoziazione in cui il soggetto che si interpone tra l’acquirente e il venditore non è mai esposto al rischio di mercato durante l’intera esecuzione dell’operazione, con l’acquisto e la vendita eseguiti simultaneamente ad un prezzo che non permette a tale soggetto di realizzare utili o perdite, fatta eccezione per le commissioni, gli onorari o le spese dell’operazione previamente comunicati. (73)
6-novies. Per “pratica di vendita abbinata” si intende l’offerta di un servizio di investimento insieme a un altro servizio o prodotto come parte di un pacchetto o come condizione per l’ottenimento dello stesso accordo o pacchetto. (73)
6-decies. Per “deposito strutturato” si intende un deposito quale definito all’articolo 69-bis, comma 1, lettera c), del T.U. bancario che è pienamente rimborsabile alla scadenza in base a termini secondo i quali qualsiasi interesse o premio sarà rimborsato (o è a rischio) secondo una formula comprendente fattori quali: a) un indice o una combinazione di indici, eccetto i depositi a tasso variabile il cui rendimento è direttamente legato a un tasso di interesse quale l’Euribor o il Libor; b) uno strumento finanziario o una combinazione degli strumenti finanziari; c) una merce o combinazione di merci o di altri beni infungibili, materiali o immateriali; o d) un tasso di cambio o una combinazione di tassi di cambio. (73) 6-undecies. Nel presente decreto legislativo si intendono per: a) “dispositivo di pubblicazione autorizzato” o “APA”: un soggetto quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 34), del regolamento (UE) n. 600/2014 a cui si applica la deroga prevista dall’articolo 2, paragrafo 3, del medesimo regolamento e dai relativi atti delegati; b) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50 ; c) “meccanismo di segnalazione autorizzato” o “ARM”: un soggetto quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 36), del regolamento (UE) n. 600/2014 a cui si applica la deroga prevista dall’articolo 2, paragrafo 3, del medesimo regolamento e dai relativi atti delegati; d) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50 ; e) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50 . 6-duodecies. Nel presente decreto legislativo si intendono per: a) “Stato membro d’origine dell’impresa di investimento”: 1) se l’impresa di investimento è una persona fisica, lo Stato membro in cui tale persona ha la propria sede principale; 2) se l’impresa di investimento è una persona giuridica, lo Stato membro in cui si trova la sua sede legale; 3) se, in base al diritto nazionale cui è soggetta, l’impresa di investimento non ha una sede legale, lo Stato membro in cui è situata la sua direzione generale; b) “Stato membro d’origine del mercato regolamentato”: lo Stato membro in cui è registrato il mercato regolamentato o se, in base al diritto nazionale di tale Stato membro detto mercato non ha una sede legale, lo Stato membro in cui è situata la propria direzione generale; c) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50 . 6-terdecies. Nel presente decreto legislativo si intendono per: a) “Stato membro ospitante l’impresa di investimento”: lo Stato membro, diverso dallo Stato membro d’origine, in cui un’impresa di investimento ha una succursale o presta servizi di investimento e/o esercita attività di investimento; b) “Stato membro ospitante il mercato regolamentato”: lo Stato membro in cui un mercato regolamentato adotta opportune misure in modo da facilitare l’accesso alla negoziazione a distanza nel suo sistema da parte di membri o partecipanti stabiliti in tale Stato membro. (73) 6-quaterdecies. Per “prodotto energetico all’ingrosso” si intende un prodotto energetico all’ingrosso quale definito all’articolo 2, punto 4, del regolamento (UE) n. 1227/2011 . (73) 6-quinquiesdecies. Per “derivati su merci agricole” si intendono i contratti derivati connessi a prodotti di cui all’articolo 1 e all’allegato I, parti da I a XX e XXIV/1 del regolamento (UE) n. 1308/2013 , nonché i prodotti di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 . 6-quinquiesdecies.1. Per “gruppo prevalentemente commerciale” si intende qualsiasi gruppo la cui attività principale non consista nella prestazione di servizi di investimento ai sensi del presente decreto o nell’esercizio di una qualsiasi attività di cui all’allegato I della direttiva 2013/36/E U o in attività di market making in relazione agli strumenti derivati su merci. 6-sexiesdecies. Per “emittente sovrano” si intende uno dei seguenti emittenti di titoli di debito: a) l’Unione europea; b) uno Stato membro, ivi inclusi un ministero, un’agenzia o una società veicolo di tale Stato membro; c) in caso di Stato membro federale, un membro della federazione; d) una società veicolo per conto di diversi Stati membri; e) un ente finanziario internazionale costituito da due o più Stati membri con l’obiettivo di mobilitare risorse e fornire assistenza finanziaria a beneficio dei suoi membri che stanno affrontando o sono minacciati da gravi crisi finanziarie; o f) la Banca europea per gli investimenti. (73) 6-septiesdecies. Per “debito sovrano” si intende un titolo di debito emesso da un emittente sovrano. (73) 6-octiesdecies. Per “supporto durevole” si intende qualsiasi strumento che: a) permetta al cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse; e b) che consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate. (73) 6-noviesdecies. Per “formato elettronico” si intende qualsiasi supporto durevole diverso dalla carta.
Stesso numero, altri codici
- Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica
- Articolo 1 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 1 Codice del Consumo: Finalità ed oggetto
- Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici ordinari
- Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale
- Articolo 1 Codice Penale: (Reati e pene: disposizione espressa di legge)
Perché l’art. 1 è il cardine del TUF
L’art. 1 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) è il fondamento definitorio dell’intera disciplina italiana del mercato finanziario. Non contiene precetti diretti, ma fissa il significato tecnico di oltre cento espressioni richiamate dalle norme successive: senza la chiave di lettura offerta dall’art. 1 la quasi totalità del TUF resterebbe inapplicabile o, peggio, applicabile in modo erroneo.
La norma è stata oggetto di continui aggiornamenti: la versione vigente recepisce MiFID II/MiFIR, AIFMD, UCITS V, il pacchetto MAR/MAD, il Regolamento UE 2020/1503 (crowdfunding), il Regolamento UE 2022/858 (DLT pilot regime) e il Regolamento UE 2023/1114 (MiCAR). Ogni intervento ha aggiunto definizioni nuove (sede di negoziazione, internalizzatore sistematico, OTF, prestatore di crowdfunding) o ridefinito quelle preesistenti.
Regola di metodo: prima di applicare qualunque norma del TUF, verificare nell’art. 1 la nozione esatta dei termini impiegati. Una qualificazione errata si propaga su tutto il sistema (autorizzazioni, riserve di attività, obblighi informativi, regime sanzionatorio ex artt. 190 e ss.).
Le autorità: CONSOB, Banca d'Italia, COVIP, IVASS, SEVIF
L’art. 1 elenca le autorità che presidiano il mercato finanziario italiano ed europeo:
L’autorità competente determina l’impugnazione dei provvedimenti (art. 195 TUF) e la qualificazione del vigilato ex art. 21 TUF.
Prodotti finanziari vs strumenti finanziari: la distinzione cruciale
L’art. 1 comma 1 lett. u) definisce i prodotti finanziari come gli strumenti finanziari e "ogni altra forma di investimento di natura finanziaria", con esclusione dei depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari. Il comma 2 elenca invece gli strumenti finanziari, recependo la Sezione C dell’Allegato I MiFID II: valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, quote di OICR, derivati su titoli, valute, tassi, merci, indici, crediti, quote di emissione, contratti finanziari differenziali.
La distinzione è tutt'altro che teorica:
Servizi e attività di investimento (Allegato I sez. A)
Il comma 5 dell’art. 1 rinvia all'Allegato I, Sezione A per l’elenco tassativo dei servizi e attività di investimento, riservati ex art. 18 TUF:
La qualificazione nella Sez. A determina l’obbligo di autorizzazione e l’applicazione integrale degli obblighi MiFID: adeguatezza/appropriatezza, best execution, product governance, gestione dei conflitti, inducement, registrazione delle telefonate, segnalazione delle operazioni sospette ex MAR.
Servizi accessori (Allegato I sez. B)
L'Allegato I, Sezione B elenca i servizi accessori, che non richiedono autorizzazione autonoma ma possono essere prestati dagli intermediari già abilitati ai servizi di investimento:
La distinzione tra Sez. A e Sez. B incide sulla passaportabilità (i servizi accessori sono passaportabili solo se prestati congiuntamente a un servizio di investimento autorizzato) e sul regime prudenziale ex Reg. UE 2019/2033 (IFR/IFD).
Soggetti vigilati: SIM, SGR, banche, IMEL, IP
L’art. 1 tipizza i principali soggetti abilitati a operare sul mercato finanziario italiano:
La qualificazione del soggetto è presupposto per individuare riserva di legge, autorità competente e perimetro dell’art. 21 TUF.
OICR, FIA, OPCVM: il risparmio gestito
L’art. 1 definisce il sistema della gestione collettiva con un’architettura a piramide:
La distinzione OPCVM/FIA governa riserva di gestione, regole di prodotto (concentrazione, leva), clientela (retail vs professionale), KID PRIIPs (Reg. UE 1286/2014) e marketing transfrontaliero (Reg. UE 2019/1156). SICAV e SICAF sono OICR in forma societaria, artt. 35-bis ss. TUF.
Mercati regolamentati, MTF e OTF
L’art. 1 distingue tre categorie di sedi di negoziazione, in linea con MiFID II:
L'internalizzatore sistematico (SI) è l’impresa di investimento che negozia per conto proprio in OTC eseguendo ordini dei clienti fuori da una sede multilaterale, in modo organizzato, frequente, sistematico e sostanziale. La trasparenza pre/post-trade (artt. 65-quater e ss. TUF; Reg. MiFIR) varia in base al tipo di sede.
Recenti modifiche: MiFID II/MiFIR, AIFMD, UCITS, MAR/MAD, DLT, MiCAR
L’art. 1 è il punto di ingresso del diritto europeo nel TUF. Le modifiche più rilevanti:
Verificare sempre la versione consolidata dell’art. 1 al momento dell’operazione.
Errori frequenti di qualificazione
Errori più ricorrenti sull’art. 1 nella pratica professionale:
Regola operativa per Caio compliance di Alfa SIM S.p.A.: redigere una matrice di qualificazione con, per ciascun prodotto/servizio, la lettera dell’art. 1 TUF, il regolamento europeo applicabile (PRIIPs, MAR, MiFIR), l’autorità competente e gli obblighi di trasparenza e condotta (artt. 21, 23, 30 TUF).
Cross-reference: art. 1 c.c. e definizioni civilistiche
L’art. 1 TUF non vive in un vuoto: si interseca con definizioni civilistiche e amministrative che l’interprete deve coordinare.
L’integrazione sistematica di queste fonti evita zone d'ombra: l’art. 1 TUF è un dizionario aperto che orienta tra discipline convergenti (regulatory layering).
Conclusioni operative
L’art. 1 del TUF è il codice di lettura del mercato finanziario italiano. Compliance, sindaci e revisori dovrebbero conservarne una versione consolidata accanto al codice civile e al TUB; gli avvocati d'affari devono verificarne periodicamente le modifiche, perché anche un solo nuovo comma può modificare il perimetro di obblighi cruciali (riserva di attività, prospetto, condotta, sanzioni ex artt. 190 e ss.).
Operativamente, Sempronio compliance di Alfa SIM S.p.A. dovrebbe: (1) mappare ogni servizio sulla lettera dell’art. 1 applicabile; (2) revisione annuale post-recepimento UE; (3) coordinamento con ICAAP/SREP, product governance e politica conflitti. Per Beta SGR S.p.A. la stessa logica vale per OPCVM/FIA e KID PRIIPs; per Gamma Banca S.p.A. la matrice integra IFR/IFD e i servizi passaportati.